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Lo Statuto

ART. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “Associazione Musicale Fiorentina APS“, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata. Il Consiglio Direttivo può istituire, sia sul territorio nazionale sia all’estero, sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell’Associazione.
La variazione della sede legale non costituirà modifica statutaria e potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. Sarà onere del Consiglio Direttivo darne ampia pubblicità esterna sia ai soci sia a soggetti terzi.

ART. 2 Scopo, finalità e attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L’Associazione si fonda sull’iniziativa dei cittadini volontari che intendono impegnarsi nella divulgazione e l’incremento della cultura musicale attraverso l’attività didattica per bambini ed adulti, attraverso l’attività concertistica gratuita a favore della popolazione, attraverso la collaborazione con gli Enti Locali nell’attività culturale e del tempo libero. Particolare attenzione viene dedicata alle occasioni musicali da offrire ai giovani, alla popolazione anziana o in situazione di disagio e a quella residente in zone meno dotate di strutture. L’associazione potrà aderire ovvero collaborare con altre Associazioni, enti e coordinamenti aventi
finalità analoghe e/o affini alle proprie per perseguire gli scopi a cui è indirizzata.

In particolare gli obbiettivi sono quelli di favorire:

  • la divulgazione della conoscenza e della pratica musicale rivolgendosi soprattutto alle persone, ed in particolare ai giovani ed agli anziani, svantaggiate dal punto di vista economico, sociale o familiare;
  • la realizzazione di laboratori musicali nelle carceri, nelle comunità di recupero, nei centri sociali nonché in luoghi ove la pratica musicale allievi le condizioni di  svantaggio sociale e/o contribuisca al reinserimento nel tessuto produttivo creando una nuova aspettativa di vita;
  • l’utilizzo dello strumento musicale come medicina preventiva, rivolta ad ampie fasce di popolazione, quale deterrente all’insorgere di patologie, anche gravi, contribuendo, altresì, al contenimento dei costi sociali;
  • l’utilizzo di diversi strumenti musicali nella musico-terapia quale valido strumento ed ausilio, anche preventivo, in tutti i campi della medicina quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, neurologia, geriatria, pediatria, nel recupero dei portatori di handicap, degli individui psicotici ed autistici, delle persone affette da sordità e da disturbi sensoriali e comportamentali;
  • la ricerca scientifica in materia di rapporti e correlazioni tra “musica e cervello” e “musica e benessere”; A tale scopo l’Associazione potrà, in particolare: a) favorire, nella prospettiva di creare maggior sensibilità sull’argomento, lo sviluppo delle problematiche e l’aggiornamento culturale riguardanti l’educazione musicale, anche attraverso la realizzazione di attività promozionali e iniziative editoriali in genere (a titolo esemplificativo produrre materiali audiovisivi, libri, compact-disk etc…), l’organizzazione di conferenze, di convegni di studio e di ricerca, corsi e seminari nonché di manifestazioni ricreative, concerti e spettacoli musicali anche di natura benefica per raccogliere finanziamenti e consensi;
  • la realizzazione, la gestione o la promozione, direttamente o indirettamente, in Italia ed all’estero, di enti musicali, scuole di musica, musei di strumenti musicali, laboratori di restauro, archivi musicali o strutture analoghe, atte a sviluppare un’attività inerente gli scopi statutari;
  • l’erogazione di contributi di diversa natura ed altri sussidi economici a favore di studenti, docenti, scienziati, ricercatori o comunque soggetti impegnati in attività utili alla realizzazione degli scopi statutari;
  • la collaborazione con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;
  • la collaborazione, la partecipazione e il sostegno, anche finanziario, agli Enti aventi oggetto analogo al proprio.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni o da persone prive della capacità di agire le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Gli associati si distinguono in:

  • soci onorari: Sono individuati dal Consiglio Direttivo ovvero dall’Assemblea Generale Ordinaria dei soci tra le persone fisiche che si siano distinte per aver dato significativi contributi morali e materiali alla realizzazione delle finalità associative;
  • soci sostenitori: coloro che versano annualmente una quota associativa appositamente deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
  • soci musicanti: coloro che partecipano attivamente alla vita associativa prestano la loro opera gratuita per l’attività concertistica e versano la quota associativa come previsto e deliberato annualmente;
  • soci allievi: coloro che partecipano attivamente ai corsi organizzati dall’associazione previa iscrizione;
  • soci ordinari: coloro che partecipano attivamente alla vita associativa e versano annualmente la quota associativa come previsto e deliberato dal Consiglio Direttivo

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie è puramente formale e non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Lo stesso deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 Collaboratori

I collaboratori sono componenti dell’associazione con caratteristiche particolari, e partecipano alla vita dell’associazione. Tali soggetti si identificano con persone e professionisti disponibili e preparati per contribuire all’opera dell’Associazione e che vengono proposti e designati dal Consiglio Direttivo.
I collaboratori non partecipano alle votazioni dell’assemblea ordinaria dei soci, in quanto il loro contributo si estende esclusivamente al profilo artistico e culturale dell’associazione.
Il loro status all’interno dell’associazione potrà essere definito successivamente attraverso un regolamento interno che definirà in maniera più appropriata il ruolo e le funzioni dei collaboratori.

ART. 5 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvazione del programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le indicazioni del regolamento interno.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ART. 6 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 Organi

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo.

ART. 8 Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche on line, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento interno;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, anche on line.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

  • In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 9 e 11, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili, assicurando la maggioranza di essi ai soci che esercitano la pratica musicale.
Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, anche on line.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. (art. 30 CTS).

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

BENI MOBILI E IMMOBILI

L’associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili. Qualora l’associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

USO DEI BENI

I beni mobili ed immobili dell’associazione possono essere messi a disposizioni di altre organizzazioni, enti e privati purché il loro uso non contrasti con le presenti norme statutarie e sia compatibile senza intralciare la propria attività dell’associazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto l’associazione si rimette alle vigenti disposizioni di legge.

DONAZIONI E LASCITI

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo. L’assemblea delibera sull’utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accertati dal Consiglio direttivo.

ART. 16 Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
richiesta scritta, anche on line, al Presidente che avrà 3 giorni di tempo per fornire l’accesso del socio.

ART. 18 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione

ART. 19 Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 20 Norme elettorali

L’assemblea degli associati nomina una Commissione Elettorale composta da tre membri che curano lo svolgimento delle procedure per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori:

ricevimento e presentazione delle candidature, elezioni, scrutinio, verbalizzazione e proclamazione degli eletti. In caso di dimissioni da parte di consiglieri, subentrano i primi dei non eletti.

ART. 21 Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è un libero professionista, che viene nominato dal Consiglio Direttivo e presta la propria attività in forma volontaria.

ART. 22 Comitati e commissioni

Il Consiglio Direttivo può istituire, deliberandone le funzioni ed i compiti, comitati e/o commissioni composte da soci e solo eccezionalmente da persone esterne.
I Comitati e le Commissioni avranno come unico scopo quello di realizzare le finalità istituzionali ed i programmi approvati dall’Assemblea dei Soci.
Un regolamento interno redatto a cura del Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di lavoro e di deliberazione di ciascuna commissione e/o comitato.

ART. 23 Commissione tecnica

La Commissione Tecnica, se attivata, è un organismo nominato dal Consiglio Direttivo per il coordinamento dell’attività concertistica. Opera quindi in stretto contatto tra i soci musicanti, la direzione artistica e la presidenza dell’associazione.
Dura in carica 1 anno ed è rieleggibile. È composta dai responsabili artistici dei complessi operanti all’interno dell’associazione e da un socio musicante per ogni complesso. È presieduta dal Presidente o da un suo delegato scelto tra persone di provata esperienza musicale.

ART. 24 Coordinatore didattico

L’attività didattica della Scuola di Musica è posta sotto la supervisione del Coordinatore Didattico ed è disciplinata dal regolamento apposito deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 25 Partecipazione democratica dello staff e dei volontari

L’Associazione favorisce la partecipazione di lavoratori, collaboratori, giovani in servizio civile e volontari alla vita associativa, promuovendo il confronto e la collaborazione con i soci, le strutture e le commissioni di lavoro, i servizi e gli organi eletti dall’Assemblea.

ART. 26 Aderenti

Si considera aderente qualunque persona fisica od ente che, pur non essendo socio, in qualche modo sostenga, promuova le finalità istituzionali dell’associazione sia attraverso contributi e donazioni sia attraverso l’impegno volontario

ART. 27 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 28 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.